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Benefici fiscali per i donatori
La legge 80/05, prevede un regime
particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una ONLUS.
La persona fisica o l’impresa che effettuino un'erogazione liberale (donazione)
a favore di @uxilia Onlus possono scegliere il trattamento fiscale di cui
godere, ossia possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri
deducibili o tra le detrazioni per oneri.
Il nuovo regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le donazioni
(erogazioni liberali) effettuate a partire dal 17 marzo 2005.
Fonte: “Legge sulle donazioni – Guida ragionata DL 35/2005
articolo 14 – ONLUS e Terzo Settore”. Inserto a cura di StudioUno – Il non
profit in testa, pubblicato su VITA del 29 maggio 2005
Deduzioni e Detrazioni
Le
DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si
possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui
poi si calcolano le imposte.
Fonte: istruzioni Modello Unico Persone Fisiche 2005, pag. 28
I benefici fiscali per le persone fisiche
Le persone fisiche possono scegliere se dedurre o detrarre l’importo complessivo
delle donazioni fatte
-dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni (“liberalità in
denaro o in natura”) a favore delle ONLUS fino al limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 ⁄ l’anno;
Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato
dal D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05
-detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni
liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore
a 2.065,83 ⁄ Rif.: art.13-bis, lettera i-bis) d.p.r.
917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
I benefici fiscali per le aziende
Le
imprese o le società o, più in generale, tutti gli enti soggetti all’imposta sul
reddito delle società – IRES (tra queste si annoverano: società per azioni e in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative,
società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) possono
scegliere, in alternativa se:
-dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali
(donazioni) a favore della Cooperativa Il Cerchio fino al limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 ⁄;
Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05
-dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali
(donazioni) a favore della Cooperativa Il Cerchio per un importo non superiore a
2.065,38 ⁄ o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Rif.:
art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi
Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi applicabili
di deducibilità delle erogazioni a favore di ONLUS
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