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Benefici fiscali per i donatori

La legge 80/05, prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una ONLUS.

La persona fisica o l’impresa che effettuino un'erogazione liberale (donazione) a favore di @uxilia Onlus possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere, ossia possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri.

Il nuovo regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le donazioni (erogazioni liberali) effettuate a partire dal 17 marzo 2005.

 Fonte: “Legge sulle donazioni – Guida ragionata DL 35/2005 articolo 14 – ONLUS e Terzo Settore”. Inserto a cura di StudioUno – Il non profit in testa, pubblicato su VITA del 29 maggio 2005
 

Deduzioni e Detrazioni

Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.

Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.


Fonte: istruzioni Modello Unico Persone Fisiche 2005, pag. 28
 


I benefici fiscali per le persone fisiche


Le persone fisiche possono scegliere se dedurre o detrarre l’importo complessivo delle donazioni fatte

-dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni (“liberalità in denaro o in natura”) a favore delle ONLUS fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 ⁄ l’anno;  Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato dal D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05

-detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 ⁄  Rif.: art.13-bis, lettera i-bis) d.p.r. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
 


I benefici fiscali per le aziende
 

Le imprese o le società o, più in generale, tutti gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società – IRES (tra queste si annoverano: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) possono scegliere, in alternativa se:

-dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore della Cooperativa Il Cerchio fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 ⁄;  Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05

-dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore della Cooperativa Il Cerchio per un importo non superiore a 2.065,38 ⁄ o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
 


Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi applicabili di deducibilità delle erogazioni a favore di ONLUS